In breve
Per i figli minori non coniugati, minori di 18 anni alla domanda, occorre il consenso dell’altro genitore se esistente. Il requisito dei due anni di soggiorno non si applica al figlio minore: non trasferire la regola del coniuge al figlio. Verifica il titolo del genitore; la fonte indica carta UE lungo periodo oppure permesso di almeno un anno per lavoro, studio, motivi religiosi, familiari o protezione internazionale. Per un figlio prepara certificazione di nascita/parentela, non certificato di matrimonio come prova del legame. Per un coniuge all’estero e uno sponsor non UE, il ricongiungimento è un percorso da verificare, non un diritto accertato dal solo permesso. Occorre controllare tipo del titolo e durata del soggiorno legale: la regola ordinaria richiede due anni continuativi, con eccezioni (fra cui protezione internazionale e discipline speciali). Vanno verificati reddito e alloggio idoneo, salvo deroghe applicabili. Prepara dati dei passaporti, titolo di soggiorno, prove di reddito/alloggio e certificazione del matrimonio secondo le istruzioni competenti. Il richiedente in Italia domanda il nulla osta online allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura; successivamente il familiare richiede il visto alla rappresentanza italiana competente e, dopo l’ingresso, il permesso. Per cittadini italiani/UE il percorso va distinto.
- Ente competente
- Ministero dell’Interno
- Cosa fare adesso
- Spiega subito i passaggi pertinenti al familiare indicato. Chiedi una sola informazione determinante ancora ignota, senza ripetere quelle già fornite: per esempio il tipo del permesso, non il numero o una copia. Non chiedere la durata del soggiorno per applicare ai figli minori il requisito dei due anni. Il Comune può attestare l’alloggio, ma il nulla osta compete allo Sportello Unico; traduzioni/legalizzazioni vanno verificate con il consolato.
- Ultima verifica
Cosa verificare prima
Per i figli minori non coniugati, minori di 18 anni alla domanda, occorre il consenso dell’altro genitore se esistente. Il requisito dei due anni di soggiorno non si applica al figlio minore: non trasferire la regola del coniuge al figlio. Verifica il titolo del genitore; la fonte indica carta UE lungo periodo oppure permesso di almeno un anno per lavoro, studio, motivi religiosi, familiari o protezione internazionale. Per un figlio prepara certificazione di nascita/parentela, non certificato di matrimonio come prova del legame. Per un coniuge all’estero e uno sponsor non UE, il ricongiungimento è un percorso da verificare, non un diritto accertato dal solo permesso. Occorre controllare tipo del titolo e durata del soggiorno legale: la regola ordinaria richiede due anni continuativi, con eccezioni (fra cui protezione internazionale e discipline speciali). Vanno verificati reddito e alloggio idoneo, salvo deroghe applicabili. Prepara dati dei passaporti, titolo di soggiorno, prove di reddito/alloggio e certificazione del matrimonio secondo le istruzioni competenti. Il richiedente in Italia domanda il nulla osta online allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura; successivamente il familiare richiede il visto alla rappresentanza italiana competente e, dopo l’ingresso, il permesso. Per cittadini italiani/UE il percorso va distinto.
Cosa fare adesso
Spiega subito i passaggi pertinenti al familiare indicato. Chiedi una sola informazione determinante ancora ignota, senza ripetere quelle già fornite: per esempio il tipo del permesso, non il numero o una copia. Non chiedere la durata del soggiorno per applicare ai figli minori il requisito dei due anni. Il Comune può attestare l’alloggio, ma il nulla osta compete allo Sportello Unico; traduzioni/legalizzazioni vanno verificate con il consolato.