Risposta diretta: sì, quando esiste una ricevuta che attesta la presentazione della domanda e ricorrono le condizioni dell’art. 5, comma 9-bis TUI. Il diritto cessa se la domanda è respinta o l’autorità comunica motivi ostativi. Passaggi: consegna al datore copia della ricevuta e del documento, verifica la comunicazione obbligatoria e conserva la ricevuta. La norma aggiornata nel 2025/2026 va applicata al caso concreto. Fonte: art. 5, c. 9-bis TUI e Portale Integrazione Migranti, aggiornato 13/05/2026.
A chi si applica: Il datore che vuole assumere una persona con domanda regolare in attesa di rilascio o conversione e deve verificare la ricevuta.
Passaggi operativi: 1) controlla sulla ricevuta il tipo di domanda e che il rapporto sia ancora in attesa di rilascio o conversione; 2) consegna al datore ricevuta, documento e permesso precedente e chiedi la verifica dell’abilitazione prima dell’assunzione; 3) fai trasmettere la comunicazione obbligatoria di lavoro con i dati della domanda; 4) conserva contratto, ricevuta e comunicazione e interrompi l’avvio se l’ufficio segnala che quel titolo non abilita.
Documenti da conservare: ricevuta con identificativo, documento, codice fiscale, prova della domanda e dati necessari per la comunicazione di assunzione.
Termini e costi verificabili: Il lavoro è possibile solo nelle condizioni previste dall’art. 5, comma 9-bis; non è un’autorizzazione generale.
Eccezioni e casi particolari: Una ricevuta illeggibile, una domanda respinta o un ingresso senza titolo valido richiedono una verifica prima dell’assunzione.
Se la procedura si blocca: Se il datore dubita, conserva il rifiuto e chiedi una verifica ufficiale; non sostituire il documento con un’autocertificazione.
Esempio pratico: Il datore controlla ricevuta e identità, conserva le copie e invia la comunicazione obbligatoria solo dopo aver verificato il caso.