Risposta diretta: il cambio di datore non equivale automaticamente a una conversione; conta il motivo e la validità del titolo. Prima dell’assunzione verifica il nuovo contratto, comunica le variazioni richieste e conserva comunicazioni obbligatorie. Passaggi: controlla la dicitura del permesso, chiedi all’ufficio competente se serve aggiornamento, conserva contratto e comunicazione UNILAV. Se il lavoro termina, valuta il percorso per attesa occupazione nei casi previsti. Fonte: art. 6 e 22 TUI e Portale Integrazione Migranti; verifica 24/10/2026.
A chi si applica: Chi cambia datore mantenendo un titolo che abilita al lavoro e deve verificare se occorre solo comunicazione o una nuova procedura.
Passaggi operativi: 1) controlla sulla carta del permesso che il titolo abiliti già al lavoro e che non sia stagionale; 2) conserva il nuovo contratto e fai trasmettere dal datore la comunicazione obbligatoria di assunzione; 3) comunica il cambio solo tramite il canale richiesto dalla Questura o dal titolo e allega contratto, documento e permesso; 4) chiedi una nuova procedura soltanto se la categoria del permesso lo impone, senza presentare una conversione non necessaria.
Documenti da conservare: permesso o ricevuta, documento, codice fiscale, nuovo contratto e comunicazione obbligatoria del rapporto.
Termini e costi verificabili: La validità segue il motivo del titolo; non esiste un costo di conversione se la legge non richiede conversione.
Eccezioni e casi particolari: Studio e famiglia possono avere regole proprie; un titolo scaduto o una domanda respinta non autorizzano l’assunzione.
Se la procedura si blocca: Chiedi all’ufficio competente un aggiornamento scritto prima di iniziare se la dicitura del titolo non è chiara.
Esempio pratico: Con un permesso per lavoro valido, il nuovo datore conserva copia del titolo e invia la comunicazione obbligatoria.