Risposta diretta: no, il silenzio dell’ufficio non equivale da solo ad un rilascio automatico. Dal 4 giugno 2026 il D.Lgs. 83/2026 ha modificato l’art. 5 TUI: la domanda di rinnovo va presentata, in via generale, almeno 90 giorni prima della scadenza e rilascio, rinnovo o conversione devono essere definiti entro 90 giorni quando i requisiti risultano verificati. Il termine di 90 giorni è un termine procedimentale, non un meccanismo di approvazione automatica.
A chi si applica: La regola riguarda i procedimenti ordinari di rilascio, rinnovo e conversione disciplinati dall’art. 5 TUI. Il primo permesso resta soggetto alla regola generale degli otto giorni lavorativi dall’ingresso (art. 5, comma 2). Il permesso unico e gli altri percorsi speciali possono avere disciplina, canale e scadenze proprie (anche ai sensi dell’art. 5, comma 8.1-bis): verifica sempre la categoria applicata.
Passaggi operativi: 1) controlla sulla ricevuta la data di presentazione e il tipo di domanda; 2) verifica lo stato sul Portale Immigrazione o nei canali indicati dalla Questura; 3) dopo il decorso dei 90 giorni invia un sollecito tracciabile all’ufficio competente, allegando ricevuta e documento; 4) chiedi accesso agli atti se non sai quale adempimento manca; 5) conserva ogni risposta e convocazione. Non presentare una seconda domanda e non interpretare il silenzio come esito positivo.
Documenti da conservare: ricevuta postale o protocollo della Questura, passaporto, copia del titolo precedente, convocazione, ricevute degli eventuali documenti integrativi e prova delle comunicazioni inviate.
Termini e costi verificabili: Il termine generale richiamato dalla nuova disciplina è 90 giorni per rilascio, rinnovo o conversione quando i requisiti sono verificati. Non nasce un nuovo costo solo perché l’ufficio è in ritardo; contributo, marca e bollettini dipendono dal tipo di titolo e dall’eventuale esenzione. Non indicare importi senza verificare la categoria concreta.
Eccezioni e casi particolari: La ricevuta che documenta una domanda regolare consente soggiorno legale e, se ricorrono le condizioni dell’art. 5, comma 9-bis, lo svolgimento temporaneo di attività lavorativa anche se il termine procedimentale è trascorso. Questo non vale per una domanda respinta o priva dei requisiti. Le procedure speciali possono seguire regole diverse.
Se la procedura si blocca: Il sollecito non sostituisce il provvedimento. Se il ritardo persiste, raccogli la prova della domanda e valuta l’accesso agli atti e il rimedio previsto per quella specifica fattispecie; l’autorità e i termini dipendono dal tipo di titolo e dall’atto ricevuto.
Esempio pratico: una persona presenta il rinnovo e conserva la ricevuta. Trascorsi 90 giorni senza convocazione, invia un sollecito con numero pratica e ricevuta. Può dimostrare la regolarità dell’attesa, ma non può dichiarare che il permesso sia già approvato.
Fonti verificate il 24/10/2026: art. 5, commi 2, 4, 9 e 9-bis del D.Lgs. 286/1998 come modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2026, n. 83; testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e versione vigente in Normattiva.